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Archivio Rassegna stampa

Aumenta il ricorso al concordato preventivo

03/08/2009 - La crisi economica spinge il ricorso alle procedure concorsuali ed in particolare al concordato preventivo, nella speranza di rilanciare l'impresa che però, nella maggior parte dei casi, ricorrendo a tale strumento non riesce a ristrutturarsi. Gli operatori del settore chiedono correttivi per anticipare il ricorso alla procedura e consentirne l'accesso alle sole aziende con reali speranze di ripresa, magari introducendo delle soglie minime di soddisfazione dei creditori, per non penalizzare eccessivamente i loro interessi. Bisogna inoltre evitare che, come accaduto in alcuni casi, l'uscita dalla crisi soprattutto da parte di aziende ormai prive di ogni attività, si trasformi in un accordo con un creditore importante con il quale vengono concordate compensazioni esterne.

Fonte: Il sole-24 ore 

Concordato fallimentare, valutazione delle proposte concorrenti

10/04/2009 - Nel collegato giustizia in discussione alla Camera dopo l'approvazione del Senato, l'articolo 62 prevede l'integrazione del secondo comma dell'articolo 125 Legge fallimentare, stabilendo che "nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori". In caso di inerzia o di impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato o comunque in caso di urgenza, deve provvedere il giudice delegato.

Contestualità del rigetto dell'istanza di amministrazione controllata e della dichiarazione di fallimento

09/04/2009 - La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 6870/2009, stabilisce che l'impresa in difficoltà che chiede al giudice di poter usufruire dell'amministrazione controllata non può sperare di salvarsi dal fallimento se l'istanza viene respinta; a questo proposito non rileva che il richiedente non conosceva le conseguenze del rigetto in quanto, se sussistono le condizioni, la dichiarazione è un atto dovuto. La Cassazione ha affermato che il tribunale fallimentare, nel disattendere la domanda di ammissione dell'imprenditore all'amministrazione controllata, ha il potere-dovere, su istanza dei creditori, di dichiarare contestualmente il fallimento se sussistono le condizioni senza che si renda necessaria una nuova convocazione dell'imprenditore in camera di consiglio.

Fonte: Il Sole 24 Ore 

Accordo di ristrutturazione dei debiti per persone fisiche e piccoli imprenditori

24/12/2008 - Il Ministero della Giustizia sta analizzando un pacchetto di misure per estendere a soggetti oggi esclusi (piccoli imprenditori e famiglie), la possibilità di una sistemazione complessiva della propria posizione debitoria. L'intenzione è quella di presentare un disegno di legge specifico o un emendamento al collegato competitività o al decreto legge anticrisi. Il modello potrebbe essere quello dell'accordo per la ristrutturazione dei debiti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare. I creditori potranno fare riferimento a un'intesa sull'intero patrimonio del debitore, evitando di procedere ai singoli procedimenti. I creditori che non aderiranno all'accordo conserveranno il diritto a essere pagati integralmente. Nel corso dell'esame parlamentare potrebbero essere inseriti incentivi anche di natura fiscale per favorire l'accordo.

Fonte: ilsole24ore 

Tribunale di Roma, Fallimento n. 675 del 29/05/2002, invito a depositare istanze di ammissione al passivo

23/12/2008 - Il Curatore del fallimento 675/02 invita i creditori costituenti massa ereditaria preferenziale nei confronti della procedura, a despositare presso il Tribunale di Roma - sezione fallimentare, entro e non oltre il 1 marzo 2009, istanza di ammissione al passivo dei creditori ereditari preferenziali ex art. 101 LF, corredata dei titoli causali e formativi di ciascun credito.

Fonte: il curatore Dr. Marco Strabbioli 

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Agenzia dell'Entrate risoluzione 479 del 17/12/08 - Imposta di registro

Fonte: Risoluzione 479/E 

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Fallimento - Casellario Giudiziale - Cassazione penale, sentenza n. 40675/08

24/11/2008 - Il fallimento dell'imprenditore va cancellato dal casellario giudiziale, anche quando la procedura è stata chiusa prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione che specifica "l'intento del legislatore è quello di eliminare le conseguenze negative della dichiarazione di fallimento in relazione al godimento dei diritti civili, fermo restando un regime di pubblicità riservato al registro delle imprese". In riferimento all'art. 150 del D.Lgs. 5/2006, per il quale i fallimenti dichiarati in data anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa e le procedure pendenti devono essere disciplinate dalla normativa antecedente la riforma, la Corte osserva "tale norma si riferisce alle procedure in corso e non a quelle ormai concluse". Maggiori informazioni sul sito www.cortedicassazione.it

Fonte: www.cortedicassazione.it 

Il Comitato non può piegarsi acriticamente sul curatore

10/11/2008 - Il Comitato dei Creditori deve motivare i propri orientamenti sulla convenienza della proposta di concordato fallimentare, non può appoggiarsi in maniera acritica a quanto esposto dal curatore, altrimenti i creditori non sono messi nelle condizioni di poter scegliere consapevolmente sulla proposta di accordo. Il fatto che la legge ammetta come forma di comunicazione dei pareri singolarmente espressi, l'utilizzo di telefax o altro mezzo elettronico, non inficia il principio che le deliberazioni debbano essere il frutto di un confronto tra i membri del collegio i quali debbono far convergere i propri pareri in un unitario momento valutativo. L'assenza di una motivata espressa valutazione da parte del comitato impedisce di ritenere il parere, quindi il voto, validamente formato, tale mancanza integra un vizio del procedimento.

Fonte: ilsole24ore 

Amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi

24/09/2008 - Legislatura 16° - Commissioni 8° (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10° (Industria, commercio, turismo) riunite - Resoconto sommario seduta n. 5 del 24/09/2008, all'esame la conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi ( selezionare per la consultazione ).

Fonte: www.senato.it 

Studi Legali alle prese con l'adeguamento informatico

15/09/2008 - In vista del decollo annunciato del processo telematico a partire dal 2009, gli studi legali sono alle prese con l'aggiornamento della dotazione informatica dello studio a partire dalle notifiche online. Il ministero della Giustizia ha infatti annunciato che dal giugno 2009 cancellerie e studi professionali comunicheranno mediante casella di posta elettronica certificata. Si ricorda che la Suprema Corte già in tema di comunicazione di cancelleria ex art. 136 del codice di procedura civile, ha ritenuto valida quella effettuata via e-mail all’indirizzo elettronico comunicato dal difensore al proprio consiglio dell’ordine e da questo alla corte d’appello competente, pur limitando l’affermazione del principio con riferimento al caso in cui il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea. (Cassazione civile, sezione lavoro, 19/02/2008, n. 4061).

Fonte: ilsole24ore 

Procedimento di esdebitazione

04/06/2008 - La Corte Costituzionale con sentenza del 19 maggio 2008 - 30 maggio 2008, n. 181 (Gazzetta Ufficiale - Prima Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 24 del 4-6-2008) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio. Per la consultazione della sentenza: Giudizio di legittimità costituzionale, norma impugnata art. 143 del regio decreto 16/03/1942, come sostituito dall'art. 128 del regio decreto legislativo 09/01/2006

Fonte: www.cortecostituzionale.it 

Comportamenti che causano il danno erariale, la Corte dei Conti richiama la legge Pinto

06/05/2008 - Rischia il danno erariale il curatore che, senza motivato e documentato motivo, non dà impulso ad una procedura fallimentare, costringendo il fallito ad invocare la giustizia ordinaria per violazione del termine di ragionevole durata dei processi. Lo sostiene la Procura regionale della Corte dei Conti Siciliana che ha chiesto i danni al curatore accusato di comportamento omissivo e negligente per omissione di liquidazione dell'unico bene acquisito all'attivo fallimentare, nella fattispecie sono decorsi nove anni dalle attività di verifica dello stato passivo. Come si ricorderà, la legge Pinto (89/2001) prevede un'equa riparazione a favore di coloro che hanno subito un danno per effetto della violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Fonte: ItaliaOggi 

Nuova modulazione dei rapporti tra gli organi: il Comitato dei Creditori

28/12/2007 - La nuova disciplina che entra in vigore da Gennaio 2008, solleva i membri del Comitato dei Creditori dalla responsabilità per culpa in vigilando di cui al 2° c. dell’art. 2407 cc., è inoltre disposto che in ipotesi di impossibilità di costituzione del Comitato per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, le funzioni siano esercitate dal Giudice Delegato, non più quindi limitatamente alle sole ipotesi di inerzia o di impossibilità di funzionamento dello stesso. In base alla nuova formulazione dell’art. 104 ter, al Comitato dei Creditori spetta il potere di approvare il programma di liquidazione predisposto dal Curatore, tale potere spettava prima al Giudice Delegato al quale è invece riservato il potere di autorizzare il compimento dei singoli atti conformi allo stesso piano. Ulteriore potere del Comitato è quello di autorizzare il Curatore a delegare ad altri soggetti il compimento di determinate operazioni (nuovo art. 32 della L.F.), anche questo potere spettava prima al Giudice. Il nuovo 2° c. dell’art. 35 della L.F. specifica che a fronte delle proposte del Curatore, il Comitato dei Creditori è chiamato a svolgere una valutazione di convenienza economica. In base alla nuova formulazione dell’art.182 in tema di cessione dei beni nel concordato preventivo, le vendite di aziende e rami di aziende, di beni immobili e di altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché le cessioni di attività e di passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici in blocco devono essere autorizzate dal Comitato dei Creditori.

Modifiche alle conseguenze della chiusura del fallimento

28/12/2007 - Il Dlgs correttivo ha previsto che i diversi casi di chiusura di fallimento di società producano effetti differenziati. L’effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese della società fallita si realizza solo al completo esaurimento del patrimonio sociale, mentre in passato si produceva in ogni caso di chiusura della procedura. Nell’ipotesi di società con soci illimitatamente responsabili, la chiusura del fallimento della società non produce automaticamente la chiusura dei fallimenti dei soci che avverrà solo nei casi in cui non vi siano più debiti sociali. Il nuovo comma 4 dell’art. 119 prevede che il decreto di chiusura è efficace decorso il termine per il reclamo senza che lo stesso sia stato proposto, oppure quando è stato definitivamente rigettato. In mancanza della pronuncia di esdebitazione del fallito, i creditori possono promuovere azioni individuali nei confronti del debitore, per la parte rimasta insoddisfatta. Il provvedimento con il quale il credito è stato ammesso al passivo può essere utilizzato come prova scritta per la concessione di un decreto ingiuntivo.

Il Concordato Fallimentare secondo la nuova disciplina

28/12/2007 - Con riferimento alle novità introdotte al concordato fallimentare dalla nuova disciplina in vigore da Gennaio 2008, il concordato fallimentare potrà essere chiesto solo dal fallito, da uno o più creditori o da un terzo, è quindi esclusa la possibilità di richiesta da parte del Curatore. Ulteriore novità riguarda i tempi di formulazione della domanda di concordato, prima poteva essere proposto solo dopo l’esecutività dello stato passivo, oggi può essere proposto fin dall’inizio a condizione che sia stata tenuta la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al Curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del Giudice Delegato. Quando la richiesta è operata dal fallito (o da società a cui il fallito partecipi o sottoposte a comune controllo), la domanda di concordato non può essere presentata prima di 1 anno dalla data della sentenza dichiarativa, rispetto all’attuale normativa si assiste quindi ad un ampliamento del periodo in questione dai sei mesi ad un anno. Inoltre, sempre se la richiesta di concordato è operata dal fallito, la stessa deve necessariamente essere formulata entro due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo. In base alla nuova formulazione dell’art. 152 LF se il fallito è una società, la proposta deve essere deliberata dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale (per le società di persone) o dagli amministratori (per le società di capitali e cooperative). Gli eventuali soci illimitatamente responsabili possono proporre autonomamente il concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento. Il potere del Tribunale di omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi, è subordinato alla presentazione di opposizione da parte di un creditore facente parte della classe dissenziente. La recente riforma stabilisce inoltre che, sia le proposte provenienti dai creditori sia quelle provenienti da terzi, possono prevedere la cessione di azioni della massa e l’esclusione dell’impegno concordatario.

Il Concordato Preventivo: le novità introdotte a partire da Gennaio 2008

28/12/2007 - Secondo la nuova disciplina, la modifica della proposta di concordato preventivo è possibile fino all’inizio delle operazioni di voto in sede di adunanza dei creditori (art. 175 c. 2), inoltre l’approvazione della proposta, se i creditori sono suddivisi in classi, richiede che la maggioranza dei credi ammessi al voto si verifichi nel maggiore numero di classi (maggioranza di crediti e di classi, art. 177). L’eventuale comportamento fraudolento del debitore non determinerà automaticamente la dichiarazione di fallimento ma la revoca del concordato, per la dichiarazione di fallimento con la nuova disciplina è necessaria la domanda, l’istanza del creditore o del pubblico ministero e l’accertamento dell’esistenza dei presupposti. Analogamente, alla dichiarazione di inammissibilità del concordato non potrà seguire la dichiarazione del fallimento d’Ufficio. Le somme anticipate dal Curatore per le spese di procedura non dovranno più essere totali ma coprire il 50% delle stesse, o altra minore somma non inferiore al 20% delle spese (art. 163). La recente riforma riconosce la possibilità che la proposta di concordato comporti un pagamento non integrale dei creditori muniti di pegno, privilegio o ipoteca, art. 160 c. 2, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei beni in sede di liquidazione, così come indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, hanno diritto al voto se rinunciano al diritto di prelazione, la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato e non vi sono, diversamente dalla previgente disciplina, limiti percentuali alla misura della rinuncia medesima. Con riferimento alle adesioni alla proposta di concordato, quelle pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica (quest’ultima modalità prevista dal nuovo art. 178 LF) nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal Cancelliere in calce al medesimo e considerate ai fini del computo della maggioranza. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, le vendite di aziende e rami di aziende, di beni immobili e di altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché le cessioni di attività e di passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. In base alla nuova formulazione dell’art. 186 in tema di risoluzione e annullamento del concordato, ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, ma lo stesso non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Tali previsioni non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Gli Accordi di Ristrutturazione: nuova formulazione art. 182 bis

28/12/2007 - Il Dlgs di Settembre 2007 precisa il presupposto soggettivo (imprenditore commerciale) e quello oggettivo (imprenditore in stato di crisi) per l’applicabilità degli accordi di ristrutturazione. La principale novità riguarda il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, in precedenza non previste. Il divieto scatta a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese, ha una durata non superiore ai sessanta giorni e interessa i creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione. Nuova formulazione anche per l’art. 182 ter che riconosce la possibilità per il debitore di effettuare la proposta di transazione fiscale anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis.

Come cambiano i requisiti di esclusione dal fallimento

21/10/2007 - A seguito del D.Lgs. di Settembre 2007, l’art. 1 della LF è riscritto, viene abbandonato il concetto di imprenditore non piccolo, si individuano tre requisiti di tipo quantitativo il cui possesso comporta l’esclusione dal fallimento. Fermo restando il presupposto soggettivo ed oggettivo per l’applicabilità delle disposizioni sul fallimento, è escluso dal fallimento l’imprenditore che: - ha avuto, nei tre esercizi anteriori alla data di deposito della istanza di fallimento o dell’inizio dell’attività (se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro, - ha realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; - ha un ammontare di indebitamento complessivo, compresi i debiti non scaduti, non superiore a 500.000 euro. Rispetto a quanto stabilito in precedenza, risulta invertito l’onere della prova, spetta infatti all’imprenditore provare il possesso dei requisiti idonei ad esentarlo dal fallimento. E’ stata inoltre modificata la soglia della microinsolvenza sotto la quale non è possibile dichiarare il fallimento, ora identificata nell’importo di 30.000 euro.

Il Concordato Fallimentare: l'autorità giudiziaria ed i poteri di controllo nel merito

21/10/2007 - Nel concordato fallimentare i poteri di controllo nel merito, da parte dell’autorità giudiziaria, si ravvisano solo in determinati casi eccetto i quali vengono per lo più attribuiti a quest’ultima poteri di controllo formale. L’autorità giudiziaria ha conservato i poteri di controllo nel merito con riferimento alla suddivisione dei creditori in classi, infatti il Tribunale è chiamato a valutare la correttezza dei criteri di tale suddivisione, ulteriore potere di controllo nel merito si ha nei casi di opposizione all’omologazione. Con riferimento alla convenienza del concordato, il proponente ha sempre l’onere di chiedere al Tribunale l’omologazione, ma in seguito al D.Lgs. di Settembre 2007, spetta ai creditori dissenzienti sollecitare il giudizio di merito dell’autorità giudiziaria, mediante opposizione. La riforma del 2006 sembrava invece consentire tale potere di controllo anche d’ufficio, senza necessità di sollevare apposita contestazione.

Approvato il correttivo alla riforma fallimentare

07/09/2007 - Nella riunione del Consiglio dei Ministri n. 65 del 7 settembre 2007 è stato approvato il decreto legislativo che modifica la legge fallimentare. Tra i punti più significativi l’individuazione degli imprenditori soggetti al fallimento, il coordinamento della disciplina del concordato preventivo con quella del concordato fallimentare, nonché le modifiche che nascono da esigenze di adeguamento emerse in sede di prima applicazione della recente riforma introdotta con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5; il testo ha ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari; entrerà in vigore il 1° Gennaio 2008. In allegato testo e relazione.

Fonte: www.governo.it 

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Ultimo esame per il correttivo alla riforma fallimentare

06/09/2007 - Il Consiglio dei Ministri è convocato venerdì 7 settembre 2007, alle ore 10,30, a Palazzo Chigi, nell'ordine del giorno è anche indicato il DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, nonché del regio decreto. n. 267 del 1942 (GIUSTIZIA - ECONOMIA E FINANZE).

Fonte: www.governo.it 

Schema di D.Lgs. recante: «Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 gennaio 2006»

01/08/2007 - La 2° Commissione Giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole a condizione che il termine previsto per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° settembre 2007), sia individuato in quello del 1° gennaio 2008, nonchè si tenga conto delle osservazioni pubblicate nel documento in allegato.

Fonte: www.senato.it 

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Riforma diritto fallimentare, parere positivo della commissione Giustizia della Camera

25/07/2007 - Il D.Lgs. 5/06 approvato dal Consiglio dei ministri ha ottenuto il parere positivo della commissione Giustizia della Camera, sono state tuttavia effettuate alcune osservazioni per le quali si rimanda alla lettura del documento in allegato. Lo schema di D.Lgs. attende quindi il parere della commissione Giustizia del Senato.

Fonte: www.camera.it 

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Opposizione al fallimento: liquidazione onorari spettanti al difensore

24/07/2007 - Le Sezioni Unite civili della Cassazione con sentenza n. 16300 del 24/07/2007 hanno stabilito che, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al difensore per l'assistenza prestata alla curatela del fallimento, il valore della causa è indeterminabile poichè l'insolvenza non si ragguaglia alla massa passiva fallimentare ma risulta dalla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione. Maggiori informazioni sul sito cortedicassazione.it

Fonte: www.cortedicassazione.it 

Società non operative

10/07/2007 - Le società non operative possono chiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione del regime delle società di comodo attraverso l'interpello per la disapplicazione delle disposizioni antielusive ai sensi dell'art. 37-bis, c. 8, d.p.r. n. 600/1973. La circolare 44/E dell'Agenzia delle Entrate e la 25/E del 4 maggio 2007, precisano che sono escluse automaticamente dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994, senza la necessità di presentare istanza di interpello, le società fallite, quelle sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, a liquidazione giudiziaria e le società in amministrazione controllata e straordinaria. Le società ammesse al concordato preventivo devono invece presentare l'interpello dimostrando l'impossibilità di conseguire ricavi o proventi di ammontare capiente.

Fonte: www.agenziaentrate.it 

Riforma diritto fallimentare, approvato il nuovo Dlgs

15/06/2007 - E' stato approvato il decreto legislativo presentato dai ministri Clemente Mastella e Tommaso Padoa Schioppa con le disposizioni integrative e correttive del dlgs 5/2006 nonchè del RD 267/1942. Tra le principali novità introdotte si menziona la modifica dei requisiti di fallibilità: introduzione del criterio fondato sul livello di indebitamento fissato a 500.000€; sostituzione dell'attivo patrimoniale al volume di investimenti; attribuzione dell'onere della prova sul possesso dei requisiti al debitore. I tre requisiti patrimoniali (relativi all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi ed ai debiti anche non scaduti) devono essere soddisfatti congiuntamente e non più alternativamente. Con riferimento al concordato preventivo è prevista la possibilità di soddisfare parzialmente i creditori privilegiati. Circa la fase della liquidazione, al giudice delegato è stato sottratto il potere di approvazione del programma di liquidazione, ma gli è affidato il potere di autorizzazione dei singoli atti di vendita. E' prevista la possibilità di svolgere le vendite dei beni del fallimento in base alla disciplina delle procedure di espropriazione individuale.

Fonte: www.giustizia.it 

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Procedure concorsuali, attesa per le modifiche

06/06/2007 - Il Consiglio dei Ministri convocato in data martedì 5 giugno 2007 ha rinviato l'esame del decreto legislativo n. 5/2006 recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, nonchè del .R.D. n. 267/1942 concernente le medesime procedure

Fonte: www.governo.it 

Fallimenti, arriva il correttivo

09/05/2007 - Il nuovo provvedimento in materia fallimentare sarà esaminato venerdì dal Consiglio dei ministri. Il decreto correttivo prevede nuove soglie di fallibilità, tenuto fermo l'indice dei ricavi agli investimenti è sostituito l'attivo patrimoniale, viene inoltre aggiunto un nuovo requisito centrato sul livello dell'indebitamento. I tre indicatori dovrebbero poi agire congiuntamente per permettere l'esonero dal fallimento.

Fonte: IlSole24Ore 

Aste, condono edilizio

09/05/2007 - L'aggiudicatario del bene posto in vendita è legittimato a presentare domanda di condono. Il termine di 120 gg. per la presentazione della domanda decorre dalla notifica del decreto emesso dall'autorità giudiziaria. A stabilirlo è il Tribunale amministrativo per la regione Lazio con sentenza n. 1366/2007.

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Fallimento e procedure concorsuali, condanna alle spese del creditore istante

21/02/2007 - Nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura e il compenso del curatore possono essere posti a carico del creditore che abbia chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. A stabilirlo è la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 4096, a tal fine non è necessario che il creditore sia condannato al risarcimento dei danni ma è sufficiente l'accertamento del relativo titolo di responsabilità. Resta l'onere per la parte istante di allegare gli elementi di fatto. La sentenza della Corte di Cassazione è consultabile sul sito cortedicassazione.it

Fonte: www.cortedicassazione.it 

Fallimento - Revocatoria nei confronti di banca straniera - legge applicabile

07/02/2007 - In riferimento all'azione revocatoria promossa dalla curatela di un fallimento, dichiarato in Italia, nei confronti di un soggetto residente (o avente sede) in un paese extracomunitario, trova applicazione la legge italiana. Lo ha dichiarato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2692, secondo la quale vige un rapporto inscindibile tra la legge da cui è retta la procedura e l'azione che da essa promana. Nella fattispecie si trattava di una revocatoria promossa nei confronti di una banca di San Marino, la relativa sentenza è consultabile su cortedicassazione.it

Fonte: www.cortedicassazione.it 

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