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ART. 484 GIUDICE DELL'ESECUZIONE
I. L'espropriazione è diretta da un giudice.
II. La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
III. Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.