Menu
Home
Chi siamo
Prodotti e Servizi
Procedure.it - Fallimenti
Procedure.it - Esecuzioni
Procedure.it - Perizie di Stima
Procedure PCT
Procedure PEC
Servizi di Pubblicità delle Vendite
Aste Telematiche
Normativa
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Legge Fallimentare
Codice di Procedura Civile - Processo di Esecuzione
Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento
Ricerca Procedure
Ricerca Generale
Beni Disponibili per Offerte d'Acquisto
Webmail
Webmail Aruba
Webmail Namirial
Contatti
ART. 486 FORMA DELLE DOMANDE E DELLE ISTANZE
I. Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.