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ART. 502 TERMINE PER L'ASSEGNAZIONE O LA VENDITA DEL PEGNO
I. Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.
II. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.