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ART. 542 DISTRIBUZIONE GIUDIZIALE
I. Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
II. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.