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ART. 544 PEGNO O IPOTECA A GARANZIA DEL CREDITO PIGNORATO
I. Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.
II. Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.