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ART. 550 PLURALITA' DI PIGNORAMENTI
I. Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
II. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
III. Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.