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ART. 579 PERSONE AMMESSE AGLI INCANTI
I. Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto.
II. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
III. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.