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ART. 582 DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO
I. L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.