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ART. 599 PIGNORAMENTO
I. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
II. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.